STATUTO
DELL’ASSOCIAZIONE
“LONGEVITA’ ENERGIA E BENESSERE”
ART. 1 - Denominazione
E’
costituita un’Associazione denominata:
“LONGEVITA’
ENERGIA E BENESSERE”
ART. 2 - Sede
L’associazione
ha sede sociale temporanea sita in Roma, Via Giuseppe Cerbara n°72,
fino a reperimento di una propria sede sociale. Successivamente su mandato
dell’assemblea straordinaria o annuale dei soci, potrà provvedere
all’apertura di nuove sedi operative in tutto il territorio nazionale
senza procedere alla modifica del presente atto e dello statuto.
ART. 3 - Durata
La durata
è illimitata.
ART. 4 - Attività
L’associazione
non ha fini di lucro, è aconfessionale ed apartitica ed ha finalità
esclusivamente sociali e umanitarie, non si pone in contrasto con alcun
tipo di confessione religiosa né pretende di sostituirsi alla medicina
occidentale o alla terapia medico-sanitaria.
Ha per attività lo studio, la ricerca, la sperimentazione e la
divulgazione delle discipline bio-naturali applicate all’individuo.
In particolare l’associazione ha le seguenti finalità:
- stimolazione delle le risorse naturali dell'individuo al fine del benessere,
della difesa e del ripristino delle migliori condizioni della persona,
della rimozione degli stati di disagio psicofisico per generare una migliore
qualità della vita.
- favorire la piena e consapevole assunzione di responsabilità
di ciascun individuo in relazione al proprio stile di vita e di stimolare
le risorse vitali della persona, intesa come entità globale e indivisibile.
L’Associazione si propone di:
- Promuovere a livello sociale e umano, la gestione di attività
culturali, ricreative, sportive, formative, di tutela della salute e dell’ambiente,
di informazione sociale, di promozione lavoro, di sviluppo in ambito locale
ed internazionale dell’arte in tutti i suoi aspetti, di ricerca
etica, interiore e spirituale, di sviluppo di relazioni e scambi internazionali
con particolare riguardo all’ambito europeo;
- Divulgare la cultura della pace dell’economia civile e sociale,
di attività innovative, nonché servizi alla persona per
il suo recupero, inserimento culturale ed equilibrio psicofisico;
- Promuovere lo studio, la ricerca e la diffusione degli strumenti conoscitivi
al fine di raggiungere il benessere psicofisico degli associati, un loro
migliore equilibrio, la pratica e lo studio delle terapie olistiche (ossia
rivolte all’uomo considerato nella sua interezza di Mente e Corpo)
e discipline similari atte a riequilibrare la persona, migliorare e stimolare
la crescita culturale, psichica e lo sviluppo spirituale degli individui;
- Promuovere e gestire iniziative, servizi, attività culturali,
sportive, ricreative atte a soddisfare le esigenze dei soci, anche organizzando
un servizio interno di somministrazione di bevande e alimenti in favore
esclusivo dei soli associati;
- Contribuire allo sviluppo culturale e civile dei cittadini alla sempre
più ampia diffusione della democrazia, dei diritti civili dei bambini
e degli adulti, per una partecipazione consapevole e volontaria della
pace, della solidarietà, del dialogo, della cultura interetnica,
della cooperazione, dei servizi alla persona, dello sviluppo delle pari
opportunità e dell’economia civile e sociale no profit;
- Istituire sedi secondarie, succursali, uffici, sia permanenti che temporanei,
per la migliore organizzazione delle attività sul territorio e
per la raccolta delle domande di adesione alle singole iniziative;
- Favorire l’estensione di attività culturali, sportive,
ricreative e di forme consortili tra associazioni e altre organizzazioni
democratiche;
- Realizzare corsi di studio, di formazione professionale e di aggiornamento;
programmare ed eseguire ricerche;
- Svolgere ogni tipo di attività sportiva, culturale, ricreativa
e del tempo libero. L’Associazione opererà al fine di migliorare
le condizioni di crescita culturale, spirituale, sociale e sportiva ritenendo
l’essere vivente quale insieme di mente e corpo.
A titolo di esempio, porrà in essere attività quali :
L’organizzazione e la gestione di convegni, corsi, seminari, dibattiti,
proiezioni, workshop e altre iniziative culturali e formative;
L’organizzazione e la gestione di gruppi di studio e di ricerca;
L’organizzazione e la gestione di attività editoriali e multimediali
al fine di promuovere il benessere psicofisico e diffondere la cultura,
l’arte, lo sport;
L’organizzazione e la gestione di attività culturali, ricreative,
sportive e ludiche, operando per favorire lo scambio di valori ed esperienze
ed una crescita personale armoniosa e completa ;
L’organizzazione e la gestione di attività di turismo sociale
al fine di valorizzare il territorio, favorire la riscoperta del rapporto
con la natura, l’incontro con i beni culturali ed ambientali.
- Avanzare proposte agli enti pubblici;
- Svolgere qualsiasi altra attività connessa ed affine a quelle
sopraindicate, comunque utile alla realizzazione degli scopi associativi.
- Svolgere qualsiasi attività affine a quelle sopra elencate sia
in Italia che all'estero. Potrà altresì compiere tutti gli
atti e concludere tutte le operazioni contrattuali necessarie ed utili
alla realizzazione degli scopi sociali sia direttamente che indirettamente
attinenti ai medesimi.
- Avvalersi delle pubblicazioni a stampa, in rete telematica e a carattere
multimediale, provenienti da ricerche nei settori artistici, grafica,
musica, arti visive, artigianato, studi di casi e argomenti specialistici,
ed altri su necessità di programma annuale. Promuovere attività
di sensibilizzazione della pubblica opinione mediante convegni, dibattiti,
interviste;
- Promuovere e coordinare l’aggregazione di quanti condividono le
idee e i programmi dell’associazione ed intendono dare il loro contributo
(studenti, volontari, etc.);
Per il raggiungimento dei fini suddetti, l’associazione potrà
stipulare convenzioni con enti pubblici o privati e con Università,
chiedere ed accettare contributi per gestire attività e servizi
inerenti lo scopo sociale, accettare finanziamenti e contrarre mutui anche
con garanzie ipotecarie, e potrà in generale compiere tutte le
operazioni mobiliari, immobiliari, finanziarie e commerciali a ritenute
opportune e necessarie per la realizzazione dell’oggetto sociale,
il tutto in conformità alla legislazione regionale vigente in materia.
ART. 5
Le finalità
statuarie, vengono perseguite nell’ambito del territorio nazionale
ed internazionale.
ART. 6 - Patrimonio sociale
Il
patrimonio dell’Associazione è costituito da un fondo di
€ 900,00, versato dai soci fondatori in parti uguali fra loro, dal
patrimonio mobiliare e immobiliare di proprietà dell’Associazione;
da lasciti e donazioni diverse; dall’eventuale fondo di riserva.
Il patrimonio sociale è indivisibile e pertanto gli associati non
ne possono chiedere la divisione né pretendere la propria quota.
L’associazione
trarrà, inoltre, i suoi proventi:
a) dalle quote annue versate dagli associati che possono essere richieste:
all’atto dell’ammissione; per il rinnovo annuale della tessera;
quale contributo straordinario; a fronte di particolari attività
svolte. Tutte le quote ordinarie e straordinarie non sono rivalutabili,
né restituibili;
b) da eventuali fondi di riserva creati con le eccedenze di bilancio;
c) dai finanziamenti provenienti sotto qualsiasi forma da Enti Pubblici
o Privati e da eventuali lasciti o donazioni;
d) dalle quote versate dagli allievi, dalle attività professionali,
da ogni altra entrata che concorre ad incrementare l’attività
sociale
e) altre entrate, derivanti da occasionali o continuative attività
commerciali svolte quale complemento e supporto dell’attività
istituzionale.
In nessun caso è possibile la distribuzione delle riserve tra i
soci sia durante la vita sociale che all’atto dello scioglimento
dell’associazione.
ART. 7 - Soci
Il
numero dei soci è illimitato. Alla Associazione possono aderire
tutti i cittadini italiani e stranieri di ambo i sessi di tutte le età,
anche se minori. Per questi ultimi, la partecipazione alle attività
associative dovrà essere di volta in volta autorizzata da un genitore
o comunque da chi esercita la patria potestà. Agli aspiranti soci
sono richiesti l’accettazione e l’osservanza dello statuto
e il rispetto della civile convivenza.
Il diritto di voto viene esercitato in maniera eguale da tutti gli associati
dal compimento del diciottesimo anno di età. Fino al compimento
della maggiore età il socio minore è rappresentato in tutti
gli atti sociali da un genitore o da chi esercita la patria potestà.
I soci con la domanda di iscrizione eleggono domicilio per i rapporti
sociali presso la sede dell’Associazione, salvo esplicita diversa
richiesta scritta, che può essere presentata da ciascun associato
in qualsiasi momento.
Ogni socio è iscritto in una apposita sezione del libro soci. Le
relative quote per l’appartenenza saranno stabilite anno per anno.
Il socio ha diritto ad avvalersi dell’organizzazione sociale.
Il socio acquista i diritti ed è sottoposto a tutti gli obblighi
previsti dallo statuto, dal regolamento interno e dalle liberazioni sociali.
Potrà svolgere attività lavorativa nell’ambito dell’associazione
e non dovrà svolgere un attività contrastante con gli scopi
sociali.
La qualità di socio non può essere trasmessa.
La qualità di socio si perde per:
a) recesso: il recesso è consentito al socio se non ha assunto
l’obbligo di farne parte per un tempo determinato. La dichiarazione
di recesso deve essere comunicata per iscritto al Presidente ed ha effetto
con lo scadere dell’anno in corso purché sia fatta almeno
tre mesi prima;
b) morte, scioglimento o altra causa di estinzione dei soci che non siano
persone fisiche;
c) per morosità nel pagamento della quota associativa; in tale
ipotesi la perdita della qualità di socio opera di diritto;
d) esclusione: l’esclusione del socio è deliberata dall’assemblea
per gravi motivi.
Gli associati che abbiano receduto o siano esclusi o che comunque abbiano
cessato di appartenere all’associazione non possono richiedere le
quote versate, ne hanno diritto alcuno sul patrimonio dell’associazione.
ART. 8 – Organi sociali
Sono organi
dell’associazione:
1) - L’Assemblea dei soci
2) - il Consiglio di Amministrazione
3) - il Presidente
4) - il Vice Presidente
ART. 9 - L’assemblea dei soci
L’assemblea
è composta dai soci.
Essa si riunisce in via ordinaria almeno una volta l’anno per l’approvazione
del bilancio, su convocazione del Consiglio di Amministrazione, e ogni
qual volta se ne ravvisi la necessità o ne è fatta richiesta
motivata da almeno un decimo dei soci.
La convocazione deve essere effettuata dal presidente mediante avviso
contenente l’ordine del giorno da inviarsi agli associati almeno
quindici giorni prima della data fissata per la riunione.
L’Assemblea straordinaria si riunisce per iniziativa del Consiglio
di Amministrazione o su richiesta motivata di almeno un terzo dei soci.
L’Assemblea straordinaria riunita per modificare l’atto costitutivo
e lo statuto è validamente costituita con la presenza di almeno
¾ degli associati.
L’assemblea:
a) delibera su indirizzi e direttive generali dell’associazione;
b) delibera sulle questioni sottoposte al suo esame dal Presidente e dal
Consiglio di Amministrazione;
c) delibera sulle modifiche dello Statuto;
d) delibera sull’eventuale scioglimento dell’associazione;
e) approva il bilancio annuale;
f) elegge il Consiglio di Amministrazione, il presidente ed il vice presidente.
L’assemblea è presieduta dal Presidente o, in sua assenza,
dal Vice presidente; su proposta del Presidente procede alla nomina di
un segretario.
Nelle assemblee hanno diritto di voto solo coloro che risultino iscritti
nel libro soci e che abbiano versato interamente la quota sociale.
Ogni socio ha diritto ad un solo voto e può farsi rappresentare
all’assemblea da altro socio mediante delega scritta.
Spetta al Presidente dell’assemblea constatare la regolarità
delle deleghe ed in genere il diritto di intervenire in assemblea.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti con la presenza di almeno
la metà più uno degli associati.
Solo nelle assemblee ordinarie, riunite in seconda convocazione, la deliberazione
è valida qualunque sia il numero degli intervenuti.
Nelle riunioni di assemblea si redige il verbale, firmato dal Presidente,
dal Vice Presidente e dal Segretario.
ART. 10 – Consiglio di Amministrazione
E’
composto da tre membri. Esso è eletto dall’Assemblea con
maggioranza assoluta dei voti e con la presenza di almeno metà
degli associati. Gli amministratori sono responsabili verso l’Associazione
secondo le norme sul mandato.
La durata del C. di A. è di tre anni. I membri uscenti sono rieleggibili.
Il C. di A. è convocato dal presidente senza formalità tutte
le volte che lo riterrà utile, e comunque almeno due volte l’anno.
Le deliberazioni sono prese a maggioranza dei presenti; in caso di parità
di voti, prevale il voto del Presidente.
Il C.di A. a) organizza, promuove e guida la vita dell’Associazione;
b) delibera l’ammissione degli associati e stabilisce all’inizio
di ogni anno la quota annua associativa; c) provvede, in conformità
della legge e dello Statuto all’amministrazione dell’Associazione
compiendo tutti gli atti di ordinaria e straordinaria amministrazione.
ART.
11 - Presidente
Il
Presidente ha la legale rappresentanza dell'Associazione. Il Presidente
presiede l’assemblea dei soci; provvede all’esecuzione delle
delibere dell’assemblea.
Il Presidente nominerà irrevocabilmente, salvo giusta causa di
revoca, il Vice Presidente, che esercita, in caso di assenza, i suoi stessi
poteri; egli nominerà e revocherà, inoltre, se lo riterrà
opportuno, il Segretario Generale.
In caso di contrasto fra il Presidente ed il Vice Presidente il parere
del primo prevarrà su quello del secondo.
In caso di assenza del Vice Presidente, il Presidente delibererà
da solo su quanto di competenza di entrambi.
Il Vice Presidente assumerà la presidenza dell’Associazione
quando il Presidente lascerà, per qualsiasi motivo, la carica.
ART. 12 - Sedi regionali
L’associazione
riconosce la formazione di sezioni nell’ambito di altre regioni,
organizzate da almeno tre membri.
Le sezioni si autoregolamenteranno nel rispetto del presente statuto.
Il riconoscimento delle sezioni è effettuato a seguito dell’approvazione
unanime del C. di A.
Le sezioni assicurano i collegamenti fra i membri locali ed il C. di A.
attraverso un rappresentante dalle stesse eletto.
E’ demandato alla presidenza il compito di individuare, ove ritiene
necessario, l’apertura delle sedi di cui sopra.
ART. 13 - Scioglimento
In
caso di scioglimento, il patrimonio esistente sarà devoluto per
scopi analoghi a quelli dell’Associazione stessa ed in conformità
con le leggi vigenti su deliberazione del Presidente e del Vice Presidente.
ART. 14 - Modifiche allo Statuto
L’assemblea
dei soci, con il voto favorevole della maggioranza dei presenti, potrà
apportare al presente Statuto ogni modifica che riterrà opportuna
ed utile per il conseguimento dello scopo sociale.
ART. 15 Rinvio
Per quanto
non previsto dal presente statuto valgono le disposizioni di legge.
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